Cass. civ. n.11759/02. Associazioni e fondazioni: responsabilità di colui che agisce.

La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale ,per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.

Commento

Alla natura accessoria, ancorchè non sussidiaria, della responsabilità di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione priva di riconoscimento viene espressamente annessa la natura di garanzia ex lege assimilabile alla fidejussione. Ne discende che il diritto del creditore vada soggetto alla decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ., ai sensi del quale Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate

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