Cass. Civ. , sez. III, n. 17505/2003. Azione di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato
L'onere imposto all'istituto assicuratore di manifestare ex art. 1892 del Cc., allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le cause dell'annullamento, non sussiste se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine suddetto e, a maggior ragione, quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'onere, posto a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.