Cass. Civ. , sez. III, n. 17505/2003. Azione di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato

L'onere imposto all'istituto assicuratore di manifestare ex art. 1892 del Cc., allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le cause dell'annullamento, non sussiste se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine suddetto e, a maggior ragione, quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'onere, posto a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

Commento

L'annullamento del contratto di assicurazione per reticenze dolose o gravemente colpose dell'assicurato non è esclusivamente frutto di un'azione (da proporre entro il termine decadenziale di cui al II comma dell'art.1982 cod.civ.), ben potendo anche essere fatto valere dall'assicuratore in via di eccezione nell'ambito del procedimento attivato dall'assicurato allo scopo di ottenere l'indennizzo conseguente all'occorrenza del sinistro.

Aggiungi un commento