Cass. Civ.; sez.III n. 16715/2003. Circa la non indispensabilità di un'apposita eccezione di parte ai fini dell'inammissibiltà dell'azione di risoluzione per inadempimento della transazione.

L'inammissibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento della transazione, stabilita dall'articolo 1976 del Cc. nel caso in cui il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato), non esige un' apposita eccezione della parte, perché attiene all'esistenza delle condizioni dell'azione che il giudice deve verificare anche d'ufficio.

Commento

La precisazione della S.C. riguarda la transazione novativa, vale a dire l'accordo transattivo in forza del quale si determina l'estinzione delle obbligazioni precedenti e facenti capo alle rispettive contrapposte pretese. E' il caso di osservare che la retroattività della risoluzione della transazione comporterebbe la reviviscenza delle obbligazioni preesistenti, con una serie di conseguenze di difficile stima, ciò che ha condotto il legislatore a optare per la soluzione portata dall'art.1976 cod.civ..

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