Cass. Civ.; sez.III n. 16715/2003. Circa la non indispensabilità di un'apposita eccezione di parte ai fini dell'inammissibiltà dell'azione di risoluzione per inadempimento della transazione.
L'inammissibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento della transazione, stabilita dall'articolo 1976 del Cc. nel caso in cui il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato), non esige un' apposita eccezione della parte, perché attiene all'esistenza delle condizioni dell'azione che il giudice deve verificare anche d'ufficio.