Cass. Civ.; sez.I n. 8188/2003. Potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale.
In considerazione del principio di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, la riduzione della penale per essere manifestamente eccessiva o per essere la prestazione stata eseguita in parte, può essere esercitata d'ufficio, anche in assenza di una domanda di parte in tal senso.