Cass. Civ.; sez.I n. 8188/2003. Potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale.

In considerazione del principio di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, la riduzione della penale per essere manifestamente eccessiva o per essere la prestazione stata eseguita in parte, può essere esercitata d'ufficio, anche in assenza di una domanda di parte in tal senso.

Commento

La pronunzia si inserisce nel dibattito relativo ai limiti dell'intervento del giudice relativamente alla possibilità di ridurre la penale che sia stata reputata manifestamente eccessiva. Nel senso che il detto potere debba essere esercitato unicamente su impulso di parte cfr. Cass. Civ. Sez. II, 10439/98. Conformemente a quanto deciso dalla S.C. con la pronunzia che si commenta, si veda invece Cass. Civ., Sez.I, 10511/99.

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