Cass. Civ.; sez. III n. 14675/2003. Obbligo del notaio in mancanza di dispensa delle parti di effettuare visure dei registri immobiliari.

Per il notaio, richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare o anche di costituzione di un diritto reale di garanzia quale l'ipoteca, la visura dei registri immobiliari costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferito dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione professionale poiché l'opera, di cui egli è richiesto, non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi, e in particolare la sua attitudine al conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto.

Commento

La pronunzia conferma l'orientamento assolutamente dominante. Cfr. in termini Cass. 12127/2003. Giova inoltre rilevare come in altra occasione la S.C. avesse statuito nel senso che l'eventuale dispensa dall'esecuzione delle visure debba provenire, onde essere produttiva dell'effetto dell'esonero per il professionista, da entrambe le parti (e non soltanto dall'acquirente: Cass. 8470/2002). Ancora si veda Cass. 6514/2000 nonchè Cass. Civ. 5158/2001 in relazione alla violazione dell'obbligo di diligenza per non aver avvisato il cliente dei rischi connessi alla stipulazione di un atto anche in presenza dell'espressa dispensa dal compiere le visure ipotecarie.
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