Cass. Civ.; sez. II n. 17882/2003. Ipotesi in cui le aree da destinare a parcheggio possono essere qualificate parti comuni ex art.1117 cc.

Le aree da destinare a parcheggio a norma dell'art. 41-sexies della legge urbanistica del 1942, non costituiscono ex lege un bene comune riconducibile alla previsione dell'art. 1117 del Cc. Tale qualità, infatti, può essere loro riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'originario proprietario non ne riservi a se stesso né trasferisca a terzi la proprietà e questa, invece, trasferisca agli acquirenti delle singole unità immobiliari. Più precisamente: per l'intera loro estensione, ove la cessione avvenga in forma generica, al pari di quella delle altre parti comuni dell'edificio, per espressa previsione nei singoli contratti di compravendita o nel regolamento di condominio cui questi facciano riferimento; per la sola superficie funzionalmente destinata all'accesso e agli spazi di manovra, ove, invece, la cessione avvenga in forma specifica, con riferimento ai singoli posti auto o a box determinati, i quali vengono, in tale guisa, acquistati e restano di proprietà individuale di ciascun condomino.






Commento

La pronunzia viene a precisare le ipotesi in cui gli spazi destinati a parcheggio di cui all'art.41 sexies l. 1150/42 rientrano nei beni comuni condominiali di cui all'art.1117 cod.civ..

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