Cass. Civ.; sez. II n. 13559/2003. Sussistenza o meno dell'obbligo di adempiere a carico del contraente che abbia chiesto l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita immobiliare.

Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al comma 2 dell'art. 2932 del Cc. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, cosicchè deve senz'altro essere ammessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso, e il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Pertanto il contraente che chieda, ex art. 2932 del Cc., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita, è tenuto a eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del prezzo risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo.

Commento

Conferma dell'orientamento favorevole alla possibilità di emettere una sentenza traslativa ex art.2932 cod.civ. i cui effetti siano subordinati all'effettuazione del pagamento della (parte) del prezzo ancora dovuta al promittente alienante (cfr. tra le tante Cass. Civ, Sez.II, 11195/94).

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