Cass. Civ.,sez. III, n. 6004/2007. La provvigione e il contratto di mediazione.

Il rapporto di mediazione non può configurarsi, e non sorge quindi il diritto alla provvigione, qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto, e non siano perciò messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri, come nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare. La prova della menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.

Commento

La pronunzia prescinde dall'impostazione teorica che si voglia dare alla mediazione: sia che se ne riconosca la natura contrattuale, sia che essa venga ricondotta alla sfera dei rapporti di fatto intercorsi tra mediatore e coloro che si avvalgono dell'operato dello stesso, il diritto alla provvigione spetta sol che l'affare sia stato concluso per effetto della determinante attività di costui. Il problema è costituito dalla situazione di incolpevole ignoranza delle parti (che pur abbiano concluso la negoziazione) circa la qualità del soggetto che non abbia loro palesato la propria qualità di mediatore. Non può dirsi in tal caso spettante il diritto alla provvigione.

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