Cass. Civ.,sez. I, n. 2613/2006. Atti sostanzialmente espropriativi in quanto impositivi di vincoli specifici sulla proprietà.

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione di un'area a parcheggio pubblico, impressa dallo strumento urbanistico, concreta vincolo preordinato ad esproprio ove esuli dall'ottica della suddivisione zonale del territorio e miri a imporre un vincolo particolare su beni singolarmente individuati, in vista della creazione di un'area non edificata (nella specie: una pubblica piazza) all'interno di zone a spiccata vocazione edificatoria e a servizio delle strutture e degli edifici circostanti (tra i quali, nella specie, anche l'ospedale civile e due istituti scolastici).
Deve, pertanto, in una tale evenienza, tenersi presente la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa è concepita, restando escluso che la valutazione possa compiersi alla stregua di una classificazione urbanistica remota e non più attuale, o di una condizione preurbanistica che avalli il ricorso al criterio di edificabilità di fatto.

Commento

Il tema sottoposto all'attenzione dei Giudici di legittimità è quello della c.d. espropriazione "larvata", vale a dire di quegli atti che, sotto le mentite spoglie di provvedimenti conformativi, siano in effetti contrassegnati dall'imposizione di vincoli speciali sul bene non giustificati dall'appartenenza dello stesso ad una categoria generica.

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