Cass. Civ.,sez. I, n. 2613/2006. Atti sostanzialmente espropriativi in quanto impositivi di vincoli specifici sulla proprietà.
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione di un'area a parcheggio pubblico, impressa dallo strumento urbanistico, concreta vincolo preordinato ad esproprio ove esuli dall'ottica della suddivisione zonale del territorio e miri a imporre un vincolo particolare su beni singolarmente individuati, in vista della creazione di un'area non edificata (nella specie: una pubblica piazza) all'interno di zone a spiccata vocazione edificatoria e a servizio delle strutture e degli edifici circostanti (tra i quali, nella specie, anche l'ospedale civile e due istituti scolastici).
Deve, pertanto, in una tale evenienza, tenersi presente la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa è concepita, restando escluso che la valutazione possa compiersi alla stregua di una classificazione urbanistica remota e non più attuale, o di una condizione preurbanistica che avalli il ricorso al criterio di edificabilità di fatto.