Cass. Civ., sez.III n.8393/2003. Inammissibilità del mandato ad alienare senza rappresentanza.
Il mandato ad alienare senza rappresentanza non è ammissibile, in modo particolare per i beni immobili e mobili registrati. Ne consegue che la vendita, in caso di mancata spendita del nome del mandante, non comporta altro effetto che quello di obbligare il mandatario a procurare all' acquirente l' intestazione del bene.