Cass. Civ., sez.III n.8393/2003. Inammissibilità del mandato ad alienare senza rappresentanza.

Il mandato ad alienare senza rappresentanza non è ammissibile, in modo particolare per i beni immobili e mobili registrati. Ne consegue che la vendita, in caso di mancata spendita del nome del mandante, non comporta altro effetto che quello di obbligare il mandatario a procurare all' acquirente l' intestazione del bene.

Commento

Netta inversione di tendenza della S.C. in materia di forma del mandato ad alienare beni immobili. La Cassazione si pronunzia infatti addirittura nel senso della inammissibilità del mandato ad alienare, quand'esso riguardi beni immobili o mobili registrati. Ciò sul presupposto della inettitudine della causa mandati a spiegare effetti traslativi relativamente alla proprietà del bene.
Appare evidente l'assoluto mutamento di rotta rispetto a Cass. Civ. Sez. II, 1137/03.
Non sarebbe stato più semplice concludere nel senso della mera efficacia interna, obbligatoria, vale a dire limitata all'aspetto gestorio, del mero mandato a vendere diritti reali immobiliari (quando disgiunto da procura)?

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