Cass. Civ., sez.III, n. 3260/2007. Danno c.d. tanatologico.

Nel caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo all'esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'avvicinarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesioni e morte, bensì dalla intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento è reclamabile dai suoi eredi.

Commento

Il c.d. danno tanatologico va ricondotto al danno biologico, differenziandosi dal danno patito direttamente dai prossimi congiunti del soggetto danneggiato in dipendenza della morte dello stesso. Il primo si produce quando, per effetto della condotta lesiva, si può dire intercorrente tra questa e il momento del decesso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale il danneggiato abbia potuto patire sofferenza, mentre rileva unicamente il secondo quando tale intervallo non sussista.

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