Cass. Civ., Sez.III, n. 1939/2003. Il pagamento con assegno circolare in luogo della somma di denaro configura la violazione degli artt.1277, 1197 e 1182 del Cc

L'assegno non può essere assimilato al denaro, sotto forma di banconota, che è l'unico che ha valore solutorio, anche in assenza di una volontà del creditore. L'invio al creditore di un assegno circolare in luogo della somma di denaro, configura non solo la violazione dell'art. 1277 del Cc e dell'art. 1197 (rappresentando una datio in solutum), ma anche dell'art. 1182 del Cc (secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore), in quanto implica la sostituzione del creditore con la sede dell'istituto bancario presso cui l'assegno bancario è riscuotibile. Affinché la consegna dell'assegno circolare possa avere effetto liberatorio, occorre che vi sia in proposito il consenso del creditore.

Commento

L'assegno circolare non può essere considerato uno strumento di pagamento succedaneo rispetto al denaro liquido, piuttosto dovendo essere qualificato come datio in solutum. Il fatto poi che esso sia esitabile presso l'istituto bancario emittente viene inoltre a contrastare con il disposto dell'art.1182 cod.civ., norma in base alla quale l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore.

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