Cass. Civ., sez.III, n. 10815/2004. Qualificazione dello stato di bisogno quale presupposto dell'azione di rescissione per lesione.

Il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'articolo 1448 del Cc, che costituisce uno degli elementi per l'ammissibilità dell'azione generale di rescissione, ancorché non debba intendersi come stato di povertà o comunque identificarsi come ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo su quella psicologica del contraente in modo da indurlo a una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio, sì da determinare, in rapporto di causa a effetto, una situazione di lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione e quella ottenuta.

Commento

La pronunzia sottolinea il peculiare atteggiarsi del requisito, ai fini della rescindibilità, dello stato di bisogno del danneggiato. Esso infatti si sostanzia in un duplice componente. Da un lato consta infatti di una portata oggettiva (patrimoniale), dall'altro di una portata soggettiva (movente psichico in forza del quale il soggetto si induce a contrattare). La valorizzazione esclusiva di quest'ultimo porterebbe a concepire la rescindibilità in chiave di vizio della volontà, ciò che pure una parte della dottrina assume.

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