Cass. Civ., Sez.II,n.8798/2003. Rilevanza ai fini del mutamento della detenzione in possesso dell' atto di volizione interna e sua manifestazione esterna.

L'interversio possessionis non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno e ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio. Tale manifestazione deve essere tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di sostituire al precedente animus detinendi il nuovo animus sibi abendi ed essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione i rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso: tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi né quelli che si traducono in un'ottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tale caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né quelli che si traducono in meri atti di esercizio del possesso, verificandosi in tale caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.

Commento

La pronunzia menziona il fenomeno dell'interversione del possesso, che a rigore riguarda ex art. 1164 cod.civ. la modificazione del titolo del possesso, per alludere alla modificazione della detenzione in possesso (fattispecie, quest'ultima, disciplinata dall'art.1141 cod.civ.). Ciò premesso, viene ribadita la necessità che la condotta si estrinsechi in elementi chiaramente ed inequivocamente percepibili dal (precedente) possessore, in modo che a costui sia possibile porre in essere concretamente atti adeguatamente oppositivi volti a contrastare il comportamento del detentore che si comporti uti dominus.

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