Cass. Civ., sez.II, n. 8136/2004. La destinazione particolare di una parte del condominio vince la presunzione legale di contitolarità di tutti i condomini

La costituzione ex lege del cosiddetto "condominio parziale" si configura allorchè servendo un bene, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, in modo esclusivo al godimento di una sola parte dell'edificio in condominio, (parte) oggetto di un autonomo diritto di proprietà, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. In tale situazione, infatti, la destinazione particolare del bene, vince la presunzione legale di contitolarità di tutti i condomini alla stessa stregua di un titolo contrario.

Commento

La giurisprudenza insiste sul concetto di "condominio parziale", nozione scaturente dalla oggettiva destinazione di alcuni enti comuni ad una sola porzione dell'intero edificio condominiale. Nel senso che la nozione possieda una rilevanza anche in materia di illecito extracontrattuale, cfr. Cass. Civ., Sez.II, 1959/2001.

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