Cass. Civ., sez.II, n.14486/2005. Rilevanza del collegamento negoziale.

La valutazione dell'esistenza di un collegamento funzionale tra due negozi costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e, perciò, non censurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua, immune da vizi logici e giuridici.
Ricorre l'ipotesi del collegamento negoziale qualora appaia la volontà delle parti di porre in essere due o più negozi che si coordino per l'adempimento di un'unica funzione. Il collegamento, in particolare, può essere sia genetico, ove uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, sia funzionale, nel caso in cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, abbiano voluto collegare i due negozi sotto il profilo del nesso teleologico. Tutte le volte in cui sia ricostruibile la volontà delle parti di collegare tra loro i negozi, dal nesso di interdipendenza deriva che le vicende dell'uno di ripercuotono su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.

Commento

Confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i negozi tra essi collegati simul stabunt, simul cadent (cfr. anche Cass Civ., Sez. III, 4645/95). Il problema è tuttavia quello di stabilire la portata di siffatta regola non codificata, la quale non pare indiscriminatamente applicabile sempre e comunque ad ogni fattispecie di collegamento tra contratti.

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