Cass. Civ., Sez.II, 9 febbraio 2010 n. 2860. Trasferimento oneroso di studio professionale. Cessione d'azienda?

Il contratto con il quale venga trasferito a titolo oneroso uno studio professionale, per tale intendendosi non semplicemente gli elementi materiali, gli arredi ed i corredi, bensì anche il complesso dei rapporti con i clienti, è lecito e valido.
Stante la natura fiduciaria che lega il cliente al professionista non è configurabile una cessione in senso tecnico del contratto di prestazione d'opera professionale, risultando indispensabile un rinnovo del conferimento dell'incarico in favore del cessionario dello studio.
In questo senso la cessione dello studio comprensiva della clientela deve essere intesa come assunzione dell'obbligo da parte del cedente di porre un essere una serie di condotte positive e negative funzionali a favorire il predetto rinnovo dell'incarico professionale in favore del cessionario.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia ha statuito nel senso della praticabilità della vendita dello studio professionale. "dribblando" il problema della personalità del rapporto tra cliente e professionista semplicemente escludendone l'automatica cessione in forza dell'accordo.Quest'ultimo sarebbe la fonte di precise obbligazioni facenti capo al cedente e finalizzate per l'appunto a determinare il passaggio della clientela a quest'ultimo per effetto, tuttavia, di un'autonoma determinazione di ciascun cliente.

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