Cass. Civ., sez.I, n. 6491/2004. Criteri per la determinazione del valore di mercato dell'immobile espropriato.

La circostanza che il terreno espropriato abbia una desti­nazione edificatoria, per essere l'edificabilità consentita dagli strumenti urbanistici non è esaustiva per determina­re, in concreto, il valore dell'immobile espropriato. L'edi­ficabilità, infatti, va da un minimo (tendente a zero) a un massimo, con una vasta gamma di situazioni quantitative intermedie su cui incide in misura determinante proprio l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo a essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori. L'edificabilità, inoltre, può venire ridotta o addirittura esclusa, dalle caratteristiche morfologiche o dalla limitata superficie del suolo o da altre circostanze ostative di fatto alla realizzazione del manufatto (come avviene quando la stessa si trovi in una zona in cui manchino del tutto infrastrutture e servizi correlati alla urbanizzazione, e si riveli, pertanto, priva, per la sua posizione, e le sue caratteristiche oggettive, di concrete possibilità edificato­rie). Tutti tali elementi, pertanto, devono essere valutati dal giudice, al fine di accertare il valore di mercato dell'immobile espropriato.

Commento

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità di espropriazione conta l'effettivo valore del bene. Nel caso di un terreno edificabile va dunque considerata l'effettiva attitudine edificatoria dello stesso, considerando a tal fine ogni elemento che incida sulla stessa.

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