Cass. Civ., Sez.I, n. 6423/2003. La condizione unilaterale

Una condizione può ritenersi apposta nell' interesse di uno solo dei contraenti esclusivamente quando vi sia o un' espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso, oppure un insieme di elementi idonei che induca a ritenere che si tratti di condizione alla quale l' altro contraente non abbia alcun interesse : in mancanza, la condizione stessa deve considerarsi apposta nell' interesse di entrambi.

Commento

La pronunzia indica un criterio interpretativo funzionale all'identificazione della condizione c.d. "unilaterale", vale a dire posta nell'interesse esclusivo di uno dei contraenti. La qualificazione rileva ai fini dell'eventuale rinunzia agli effetti della fattispecie condizionale, rinunzia che, con riferimento alla condizione unilaterale, può intervenire per semplice volontà unilaterale della parte nell'interesse della quale essa è stata posta.

Aggiungi un commento