Cass. Civ., sez.I, n. 3613/04. Decorrenza degli effetti del mutuo fondiario

Nel vigore del Dpr n. 7 del 1976 (applicabile nella specie ratione temporis) i mutui stipulati dagli enti autorizzati all'esercizio del credito fondiario sono destinati ad avere effetto dopo che, avvenuta l'iscrizione ipotecaria ed ese­guiti gli ulteriori adempimenti richiesti al mutuatario o al terzo datore di ipoteca, risulti certificata l'inesistenza di altre iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e la somma mutuata è consegnata al mutuatario, perfezionati gli adempimenti di cui sopra, dietro rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico. Quanto precede, peraltro, non esclude - dovendo trovare applicazione l'articolo 2852 del Cc in alcun modo derogato dalla normativa speciale - che l'ipoteca destinata a garantire l'erogazione della somma mutuata, abbia effetti e prenda grado al momento dell'iniziale iscrizione e non già in quello della successiva annotazione nei registri della quietanza relati­va all'erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve a una funzione meramente accessoria e servente, rispetto all'iscrizione originaria.

Commento

La pronunzia viene a precisare la discrasia temporale tra momento dell'efficacia del mutuo fondiario ex dpr 7/76 e tempo dell'iscrizione ipotecaria. Mentre il primo aspetto è infatti condizionato sia all'accertamento positivo dell'inesistenza di formalità pregiudizievoli, sia dalla stipulazione del conseguente atto di erogazione e quietanza, il secondo è connesso unicamente all'esecuzione della formalità ipotecaria.

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