Cass. Civ., Sez.I, n. 25366/2006. Facoltatività dell' assisitenza di un difensore ai fini del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e d'inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.


Commento

La pronunzia segue alcune decisioni di Corti di merito (cfr. Trib. Modena 22 febbraio 2005, Trib. Roma 19 febbraio 2005) con le quali si era esclusa la necessità che nel corso del procedimento inteso alla nomina di amministratore di sostegno il beneficiario dovesse munirsi di una difesa in senso tecnico. La S.C. pone un'importante precisazione in materia, distinguendo tra procedimenti atti a sfociare in un provvedimento “ordinario” in quanto contenente la mera specificazione di alcune attività da compiersi con l'ausilio dell'amministratore e provvedimenti destinati ad incidere sui diritti fondamentali della persona.

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