Cass. Civ., Sez. V, n. 8824 del 7 marzo 2011. Ingiuria e diffamazione nel web. L'utilizzo del nickname non pone al riparo l'autore delle frasi offensive.

Nell’ambito della partecipazione a un forum nella rete Internet, laddove il messaggio introdotto dall’utente si riveli offensivo della reputazione altrui, l’autore delle frasi ritenute ingiuriose che agisce sotto pseudonimo (c.d. nickname) non può ragionevolmente disconoscere la propria individuazione dal momento che «il numero identificativo sulla rete Internet mondiale è assegnato in via esclusiva a un determinato computer connesso», mentre l’eventuale intromissione da parte di un altro utente scorretto avrebbe richiesto la conoscenza di troppi dettagli su tempi e modalità oltre che un bagaglio di notevoli cognizioni tecniche per un’adeguata realizzazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La chiave di volta della decisione è costituita dall'individuazione dell'indirizzo IP allo scopo di risalire al proprietario e/o all'utilizzatore di un determinato computer collegato alla rete. Il tutto anche in riferimento alla fruizione, da parte di tale proprietario/utilizzatore di uno specifico nickname registrato e fruito allo scopo di comunicare regolarmente per il tramite del pc così individuato.

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