Cass. Civ., Sez. V, n. 6606 del 23 marzo 2011. Responsabilità del notaio rogante per il pagamento dell'imposta di registro nel caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura.

Nel caso di aumento di capitale effettuato mediante conferimenti in natura e perciò da sottoscriversi contestualmente alla deliberazione, l'imposta dovuta deve qualificarsi come principale e non complementare con il conseguente obbligo solidale del notaio rogante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il notaio sia responsabile in riferimento alla corresponsione dell'imposta principale è scontato. La questione si intreccia con quella dell'efficacia dell'atto costitutivo di società di capitali, in riferimento alla quale potrebbe essere invocato l'ultimo comma dell'art. 27 t.u. registro (atti soggetti ad approvazione o ad omologazione) che prevede l'insorgenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta proporzionale a far tempo dal momento della definitiva produzione degli effetti dell'atto.
Attualmente questo momento tuttavia coincide con quello della stipulazione dell'atto, a meno che il notaio non abbia reputato di dover sottoporre al controllo omologatorio del Tribunale le statuizioni portate dal verbale assembleare, stante l'ordinaria attività di omologazione svolta dallo stesso ufficiale rogante.

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