Cass. Civ., Sez. V, n. 5583 del 9 marzo 2011. Quando il sale and lease back può essere considerato fraudolento e (pertanto) causalmente deviato?

Nel contratto di sale and lease back con il quale una impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario e contestualmente lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice, la vendita ha scopo di leasing e non di garanzia. L'operazione contrattuale può dunque definirsi fraudolenta nel caso di compresenza delle seguenti circostanze:
1) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice,
2) le difficoltà economiche di quest'ultima,
3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.
Il sale and lease back non può essere contestato come operazione elusiva tout court ma va dimostrato, oltre al consueto risparmio fiscale, anche l’esistenza di una situazione di credito e debito tra società finanziaria e impresa venditrice e utilizzatrice, le difficoltà economiche di questa la sproporzione fra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo dall’acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. "tira le fila" dei requisiti funzionali alla ricognizione dell'illiceità della fattispecie in considerazione. Già indici del perseguimento di un intento di garanzia erano stati individuati nella sproporzione tra l'entità del credito garantito e prezzo della vendita, ovvero nella situazione di debolezza finanziaria della società alienante (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4612/98; Cass. Civ. Sez. III, 6663/97).

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