Cass. Civ., Sez. V, n. 3507 dell’11 febbraio 2011. Agevolazioni "prima casa" e mancato trasferimento della residenza nei termini di legge. Apprezzamento dei motivi della mancanza del requisito.

Ha diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa anche il contribuente che non ha ottenuto entro i termini di legge il trasferimento della residenza, pur avendone già fatto istanza. Infatti anche se tali benefici spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito da effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria,quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici, l’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro i termini va valutato secondo parametri di ragionevolezza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione della S.C. ha una portata tendenzialmente eversiva, rinnegando l'atteggiamento assolutamente sordo di chi è tenuto a far salva la ragion fiscale.
Il caso pratico all'attenzione dei giudici era quello del contribuente che, dopo aver richiesto di poter fruire delle agevolazioni "prima casa" in sede di acquisto dell'immobile, non era poi riuscito, entro il termine di 18 mesi dalla stipula dell'atto, ad ottenere il trasferimento della residenza pur avendolo richiesto entro i termini. All'Ufficio che aveva richiesto la maggior imposta dovuta a fronte del mancato conseguimento dei requisiti è stata opposto l'obbligo di considerare in concreto le ragioni sottostanti al mancato trasferimento della residenza, nella fattispecie consistenti nel ritardo da parte dei competenti uffici comunali.

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