Cass. Civ., Sez. V, n. 29371/2008. Applicabilità della disciplina delle agevolazioni prima casa all'acquisto per usucapione.

In tema di imposta di registro, l'applicabilità dell'aliquota del 4%, prevista per il trasferimento di immobili destinati ad uso abitazione non di lusso, anche ai provvedimenti che accertano l'acquisto della proprietà per usucapione di un immobile destinato ad abitazione non dà diritto a fruire dei benefici fiscali previsti, in tema di imposte ipotecarie e catastali, per l'acquisto della prima casa. Infatti l'equiparazione delle sentenze che accertano la sopravvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, prevista dall'art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e non consente, quindi, di estendere alle sentenze accertative dell'usucapione le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso con riferimento ad imposte diverse (quali quelle ipotecarie e catastali) da quelle di registro.

Commento

La pronunzia prende posizione sulla possibilità di fare applicazione delle agevolazioni prima casa anche in relazione alle sentenze dichiarative dell'usucapione. Compete al soggetto a cui favore sia maturata l'efficacia acquisitiva propria dell'istituto la tassazione agevolata relativa all'imposta di registro, non a quelle ipotecarie e catastali.

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