Cass. Civ., sez. V, n. 25670/2008. Liquidazione concorsuale dell'eredità accettata con beneficio d'inventario e praticabilità dell'azione individuale volta ad ottenere titolo esecutivo.

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, comma I, c.c. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 c.c.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia sta-o formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, comma II, n. 2, c.c.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza.

Commento

In termini e nello stesso senso della decisione in commento, sia pure in relazione a pretese d'ordine civilistico, cfr. Cass. 11848/91; Cass. 4428/77.

Aggiungi un commento