Cass. Civ., Sez. V, n. 10388/2009. Leasing avente ad oggetto una cosa futura e intento elusivo.

Nella ricostruzione della comune volontà delle parti, secondo la disciplina dettata dalle disposizioni del codice civile, in sede di determinazione degli effetti traslativi di un negozio di compravendita collegato alla concessione in leasing degli stessi beni deve aversi riguardo al momento del trasferimento della proprietà del cespite, nella specie, immediato e non differito come preteso dal contribuente, giusta il tenore delle clausole esaminate dal giudice del merito con motivazione congrua ed immune da vizi.

Commento

(di Daniele Minussi) Prescindendo dagli aspetti tributari, che in ogni caso costituiscono il nucleo della decisione in commento, notevole è la conclusione relativa alla possibile previsione contrattuale di un accordo trilatere in base al quale un soggetto provveda a cedere alla società di leasing immediatamente un bene che poi costituisca a propria volta oggetto di leasing come cosa futura, edificio da costruire.

Aggiungi un commento