Cass. Civ., sez. V, n. 16507/2006. Delazione ereditaria e possesso dei beni come circostanze valutabili ai fini di un'eventuale accettazione ex lege dell'eredità.

In tema di successione "mortis causa", la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione "ex lege", di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.

Commento

La pronunzia si occupa di un'ipotesi in cui, a fronte di un'atto di accettazione beneficiata effettuato da un delato nel possesso dei beni ereditari, non sia stato effettuato l'inventario, ciò che viene a configurare un'ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione (art.485 cod.civ.) senza che neppure possa poi invocarsi il beneficio della limitazione della responsabilità proprio della procedura inventariale.

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