Cass. Civ., sez.. Unite, n. 7033/2006. Decadenza dai benefici tributari e creditizi in relazione alla vendita di terreno agricolo prima del termine previsto dall'art. 28, II comma,, L. 590/65.

La vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965, n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina. A tal fine rileva che l'art. 28 della legge n.590 del 1965, ricollegandosi alla previgente normativa in materia, commina soltanto la sanzione della decadenza dai benefici, mentre la più grave sanzione della nullità non è stata espressamente disposta, senza che possa ritenersi prevista nella forma della cosiddetto nullità virtuale, giacché tale nullità va esclusa allorquando la norma imperativa sia presidiata da rimedi diversi dall'invalidità del contratto. Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, in tema di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, nell'escludere la decadenza dei benefici per l'acquirente che alieni o conceda il fondo al coniuge o ai parenti, ribadisce che unica sanzione è la perdita dei benefici, ferma la validità dell'atto.

Commento

La pronunzia compone un contrasto giurisprudenziale inaugurato da Cass. Civ. 7159/92, che aveva statuito nel senso della nullità (virtuale) dell'atto di alienazione posto in essere anteriormente al decorso del decennio sulla scorta della reputata natura imperativa della disposizione.

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