Cass. Civ., Sez. Unite, n. 4059/2010. Nel caso di pronunzia ex art. 2932 c.c. il trasferimento si ha solo nel momento in cui la sentenza passa in giudicato.

Non è riconoscibile l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c. del capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. né è ravvisabile l'esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell'immobile, in danno del prominente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell'immobile producendosi l'effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia.

Commento

(di Daniele Minussi) Le SSUU hanno ribadito il prevalente orientamento (cfr, ex multis, Cass. 26233/2005) in forza del quale la pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. sortisce i propri effetti soltanto a far tempo dal passaggio in giudicato della stessa. Ne segue che, nell’ipotesi in cui il Giudice abbia sancito l’obbligazione del promissario al pagamento del residuo prezzo della vendita promessa, anche quest’ultimo diviene attuale soltanto da tale momento.

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