Cass. Civ., sez. Unite, n. 37/2007. Incompatibilità fra esercizio della professione forense e la carica di amministratore di società per azioni.

L'avvocato che ricopra la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale, si trova nella situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense prevista dall'art 3, I comma, del R.D.L. n. 1578/1933 per il caso di esercizio del commercio in nome altrui, ntendendo per tale anche l’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. Ciò ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali.Tale incompatibilità, invece, non ricorre quando il professionista, pur ricoprendo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato.

Commento

Ciò che conta, ai fini della compatibilità della carica, è che il professionista non sia dotato di specifici poteri gestionali. Per gli avvocati la normativa di riferimento è costituita dall'art.3 del RDL 1578/33; per i notai dall'art.2 della l. 89/13.

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