Cass. Civ., sez. Unite, n. 28654/2008. Giurisdizione ordinaria per le cause in cui la demanialità collettiva di un fondo sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con cui un comune, agendo "iure privatorum", abbia locato a terzi quel suolo.

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui la demanialità collettiva di un fondo sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un Comune, agendo "iu-re privatorum", abbia locato a terzi quel suolo, atteso che le questioni circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei Commissari agli usi civici, prevista dall'art. 29 della l.n. 1766/1927, solo se attengano a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive e non, invece, quando debbano essere risolte in via meramente incidentale, come nelle controversie tra privati relative al rilascio di beni.

Commento

Sullo sfondo la radicale invalidità del contratto con il quale viene disposto del bene assoggettato ad uso civico in difetto del procedimento di affrancazione/legittimazione.

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