Cass. Civ., sez. Unite, n. 24772/2008. Interpretazione restrittiva dei diritti spettanti al mandante ex art. 1705 cod.civ..

In tema di azioni esercitabili dal mandante nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale di cui all'art. 1705, comma II, c.c., il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell'esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell'ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva pertanto che l'espressione "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" di cui all'art. 1705, comma II, c. c., accordante al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno).

Commento

Nel senso di una stretta interpretazione dell'art.1705 cod.civ. cfr. Cass. Civ. Sez.III, 1312/05 che già ebbe ad escludere la possibilità di proporre l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. La straordinaria legittimazione attiva del mandante, legittimazione che vale il superamento del principio di interposizione reale e di dualità soggettiva contrassegnante il mandato privo di rappresentanza, viene pertanto a riguardare unicamente la possibilità di far valere il credito in sè e per sè considerato.

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