Cass. Civ., Sez. Unite, n. 22755/2009. Le SSUU intervengono sulla natura giuridica della c.d. "rinunzia al coacquisto", ribadendone la mera dichiaratività.

L'intervento del coniuge non acquirente nell' atto di acquisto di beni immobili o mobili registrati - condizione necessaria ai sensi dell' art. 179, comma 2, c.c. al fine di scongiurare la caduta in comunione legale del bene acquistato - non preclude allo stesso di proporre domanda di accertamento della comunione legale sul bene acquistato come personale dall' altro coniuge. Se infatti l' intervento del coniuge non acquirente assunse il significato di riconoscimento dei presupposti di fatto dell' esclusione (lettere c), d) ed f) dell' art. 179, comma 1 c.c.), detta azione presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti dell' art. 2732 c.c.. Se invece lo stesso intervento assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati. Salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede.

Commento

(di Daniele Minussi) Le SU sposano definitivamente la tesi della natura meramente dichiarativa della dichiarazione del coniuge intesa a determinare l'esclusione dalla comunione legale del bene acquistato con il ricavato dall'alienazione di bene personale.
E' appena il caso di osservare come il fatto di conferire rilevanza ad indagini introspettive relative alla consapevolezza di porre in essere un atto avente natura confessoria e non già dispositiva sia idoneo a fomentare pericolose discussioni e liti.

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