Cass. Civ., Sez. Unite, n. 18477 del 9 agosto 2010. Per approvare le tabelle millesimali del condominio è sufficiente in assemblea la maggioranza qualificata

(di Daniele Minussi) L'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali sono di competenza dell'assemblea e non devono essere approvate con il consenso unanime di tutti i condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, comma 2 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

Commento

Tabelle millesimali modificabili a semplice magioranza assoluta? La risposta è affermativa.
La S.C. conferma a Sezioni Unite le teorica della natura meramente valutativa (ed accertativa in senso tecnico) e non già di atto negoziale dell'approvazione della tabella millesimale. Tale assunto già aveva giustificato la non indispensabilità del conferimento dei poteri rappresentativi di un condomino ad un altro ai fini dell'espressione della volontà di approvazione in assemblea (Cass. Civ. Sez. II, 3634/79) e viene a fondare la validità della deliberazione assembleare assunta in merito a maggioranza qualificata.

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