Cass. Civ., Sez. Unite, n. 18331 del 6 agosto 2010. Sulla legittimazione processuale dell'amministratore di condominio

L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131, commi II e III c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'amministratore non vanta poteri autonomi, ma deve limitarsi ad eseguire le deliberazioni assembleari. Così anche in materia di azioni processuali è soltanto l'assemblea a poter decidere se agire, resistere, dar corso ad impugnazioni. Ciò premesso, l'amministratore, ai sensi del II comma dell'art. 1132 cod.civ., è dotato di una legittimazione passiva funzionale a consentire una pronta difesa, parallelamente agevolando i terzi che vogliano identificare un soggetto competente. Sulla scorta di tale ragionamento la S.C. ha sancito il potere dell'amministratore convenuto all'autonoma costituzione in giudizio ovvero alla impugnazione quando tali condotte siano dettate da esigenze di urgenza, dovendo tuttavia il di lui operato essere successivamente ratificato dall'assemblea.

Aggiungi un commento