Cass. Civ., sez. Unite, n. 17952/2007. Preliminare di vendita e comunione legale dei coniugi.

La controversia sull'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, stipulato da uno soltanto dei coniugi con riguardo ad immobile oggetto di comunione legale, esige la partecipazione anche dell'altro coniuge, in qualità di contraddittore necessario. Ciò in quanto, pur se costui non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia l'impegno assunto da quest'ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia, esponendo all'altrui azione esecutiva non solo i beni del promittente ma anche quelli della comunione, essendo, infatti, la pronunzia ex art. 2932 c.c., o l'alternativa pronunzia risarcitoria quanto meno per responsabilità precontrattuale, destinate a incidere anche sul diritto del coniuge comproprietario o contitolare non stipulante e sulla consistenza del patrimonio familiare. Tale necessaria partecipazione del coniuge rimasto estraneo alla stipula del contratto preliminare va affermata anche in applicazione dell'art. 180 c.c. dal quale si evince che l'amministrazione dei beni della comunione spettano disgiuntamente a ciascuno di essi per gli atti di ordinaria amministrazione, ma congiuntamente ad entrambi per quelli di straordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonchè la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi.


Commento

La pronunzia non affronta il tema della sorte del contratto preliminare atipulato da uno soltanto dei coniugi ed avente ad oggetto un bene della comunione. Alla prevalente opinione secondo la quale lo stesso non sarebbe comunque atto a consentire l'emanazione di una pronunzia costitutiva ex art.2932 cod.civ. si è opposta una (peraltro isolata) giurisprudenza di merito secondo la quale il vincolo preliminare sarebbe efficace, ancorchè annullabile ex 184 cod.civ. (Trib. Mantova, 4 marzo 2006).

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