Cass. Civ., Sez. Unite, n. 1768 del 26 gennaio 2011, Reato estinto per prescrizione: il giudice civile deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione

In base alla disposizione di cui all’articolo 652 c.p.p. è la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di un dibattimento, ad aver efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno. Laddove il giudice penale abbia dichiarato il reato estinto per prescrizione, il giudice civile deve, invece, rivalutare per intero il fatto in contestazione in assoluta autonomia, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale: ne consegue che egli può ben procedere a un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale.

Commento

(di Daniele Minussi) Le Sezioni Unite intervengono sulla questione del rapporto tra giudicato penale e conseguenze nel procedimento civile, sancendo un'interpretazione assolutamente restritiva dell'art. 652 c.p.p., con speciale riferimento al tema della prescrizione.

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