Cass. Civ., sez. Unite, n. 13524/2006. Modalità di computo della porzione legittima.

Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

Commento

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite della S.C. è antitetica rispetto a quella della c.d. "espansione" della quota di riserva già nel passato accolta anche in tempi non lontani (cfr. Cass. 1529/95). Non ha rilevanza il venir meno di taluno dei legittimari ai fini del computo della porzione legittima spettante a ciascuno dei medesimi, la cui entità è pertanto sensibile alle vicende (rinunzia, morte, etc.) successive alla morte dell'ereditando, senza che abbia modo di operare l'accrescimento (neppure nell'accezione più ristretta di cui all'art. 522 cod.civ. in tema di successione ab intestato).

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