Cass. Civ., sez. Unite, n. 13429/2006. Momento della individuazione della quota di riserva spettante ai legittimari.

In tema di successione necessaria, ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari

Commento

La pronunzia chiarisce le conseguenze delle vicende relative all'impugnativa delle disposizioni lesive con riferimento alla posizione degli altri legittimari, sancendone l'irrilevanza. In altri termini la porzione riservata a ciascuno è stabilita una volta per tutte all'apertura della successione, palesandosi irrilevanti l'eventuale rinunzia all'azione come anche la prescrizione della stessa per taluno dei legittimari.

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