Cass. Civ., sez. Unite, n.13294/2005. L'impegno di riparare il bene difettoso non è configurabile come novazione.

L' impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata, di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva o sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ. ai fini dell'esercizio delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, perché tale impegno si risolve in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione.

Commento

Nel senso della natura novativa dell'impegno del venditore in ordine alla sostituzione del bene difettoso con uno esente da vizi, cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3656/88 e Cass. Civ. Sez. II, 8234/97. Le S.U. con la pronunzia che si annota qualificano invece l'impegno del venditore di sostituire il bene difettoso come semplice modalità attuativa alternativa dell'obbligazione di consegnare una cosa esente da vizi, negandone pertanto la portata novativa. Ciò non esclude tuttavia che sia accertato in concreto un vero e proprio accordo novativo tra venditore ed acquirente in conseguenza del quale possa considerarsi come estinta l'obbligazione preesistente.
Da osservare come il superamento dei termini prescrizionali e decadenziali di cui all'art.1495 cod.civ. (venendo alla ribalta il termine ordinario decennale) sia la diretta conseguenza della condotta del venditore, la cui condotta riparatrice evidentemente pone fuori gioco la proponibilità (quantomeno temporaneamente) nei di lui confronti delle azioni di cui all'art.1492 cod.civ..

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