Cass. Civ., sez. U., ordinanza n. 2637/2006. Natura giuridica ed effetti della fusione per incorporazione. Efficacia sui giudizi pendenti

Ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conseguente al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del diritto societario, la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi essa in una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo per perdita della capacità processuale ai sensi dell'art. 300 c.p.c.

Commento

La pronunzia parte dal disposto di cui all'art.2505 bis cod.civ., introdotto dalla riforma del 2003 e disciplinante l'ipotesi dell'adozione del procedimento semplificato anche quando la società incorporante detenga soltanto il 90% del capitale della incorporanda, per trarre rilevanti conseguenze in tema di efficacia della fusione con riferimento alle vicende della vita delle entità societarie coinvolte nel fenomeno. Viene così respinta sia la teoria estintiva, sia quella che vede nella venuta ad esistenza di un nuovo soggetto nella c.d. fusione paritaria, facendosi piuttosto riferimento al concetto di vicenda “evolutiva” del soggetto giuridico coinvolto nell'operazione. Se ne è dedotta logicamente, in difformità rispetto ad un vicino precedente di una Corte di merito, l'insussistenza di una causa di interruzione del processo ex art.300 c.p.c..

Aggiungi un commento