Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 5632/2006. Attività lavorativa e di assistenza svolta dal convivente di fatto.

L'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente di fatto trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, mentre talvolta è possibile inquadrare il rapporto stesso nell'ipotesi dell'impresa familiare, applicabile anche alla famiglia di fatto in quanto essa costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2.

Commento

Non poca difficoltà determina la qualificazione giuridica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative effettuate dal convivente more uxorio. Ad un atteggiamento della giurisprudenza inizialmente orientato ad una sorta di presunzione di gratuità di siffatte prestazioni (al più riconducibili all'alveo dei rapporti di cortesia) è successivamente subentrato un atteggiamento diverso e più sensibile alla valorizzazione delle energie lavorative profuse da uno dei conviventi in favore dell'altro, fino al punto da configurare, anche in funzione della natura residuale di tale schema, la sussistenza di un rapporto riconducibile all'impresa familiare. Da notare come l'art.230 bis contenga la precisazione dell'ambito dei soggetti qualificabili come familiari, ambito ermeneuticamente ampliato dalla pronunzia qui in considerazione.

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