Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 24274/2006. Inderogabilità della regola di cui all'art. 1750, IV comma, c.c..

In tema di rapporti contrattuali caratterizzati dalla durata, l'esercizio di diritti potestativi attribuiti dalla legge o dal contratto ad una delle parti produce immediatamente la modificazione delle situazioni giuridiche riguardanti l'altra parte, senza che sia configurabile (neppure sulla base del principio generale di correttezza e buona fede) un obbligo di preavviso, in difetto di limitazioni in tal senso previste dalla fonte attributiva del potere stesso. In tema di contratto di agenzia, in particolare, l'art. 1750, IV comma, c.c., nello stabilire l' inderogabilità della regola secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni suscettibili di alterare la parità delle parti in materia di recesso. Conseguentemente è nullo per frode alla legge il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che non adempia l’obbligo di dare il preavviso.

Commento

La frode alla legge della pattuizione in considerazione è da ricondurre alla finalità sottostante ad essa, che pure non contraddice in maniera diretta il precetto normativo di cui al IV comma dell'art.1750 cod.civ., ai sensi del quale il termine di preavviso per il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato deve essere eguale sia per l'agente sia per il preponente.

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