Cass. Civ., sez. III n. 18651/ 2003. Ipotesi di esclusione della responsabilità dell'albergatore per la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Analogamente a quanto comunemente si ritiene in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto, quando la stessa avvenga a causa di rapina, anche la sottrazione, compiuta con vio­lenza e minaccia, delle cose portate dal cliente, nell'alber­go può qualificarsi come forza maggiore, non imputabile all'albergatore e idonea a escludere la sua responsabilità (ai sensi dell'articolo 1785, n. 2, del Cc) solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa abbia a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile e inevitabile.

Commento

Nella misura in cui è possibile dar conto della forza maggiore si può dunque escludere che la responsabilità facente capo all'albergatore possa essere qualificata, a rigore, come del tutto oggettiva

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