Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 20338/2007. Criterio della parziarietà dell'obbligazione relativa alla passività ereditaria e valore della causa.

ll fatto che, ai sensi dell'art.752 c.c., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art.754 c.c., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte, a norma dell'art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistano originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, la quale determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'art.11 c.p.c. trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia domandato, con domande proposte sin dall'inizio nello stesso processo, l'adempimento pro quota dell'unica obbligazione del de cuius, essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa dunque determinato dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento.

Commento

La natura parziaria dell'obbligazione relativa al pagamento del debito ereditario non implica che non si debbano assommare tutte le quote relative al debito facente capo a ciascuno degli eredi per determinare, ai sensi dell'art.11 c.p.c., il valore della causa.

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