Cass. Civ., sez. III, n. 9761/2005. Cessione del credito: opponibilità delle eccezioni e loro efficacia.

Anche crediti futuri possono essere oggetto di cessione.
Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se dopo la cessione intervengono fatti che incidono sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilità in dipendenza del già perfezionatosi trasferimento del diritto. Deriva, da quanto precede, pertanto, che dopo il perfezionamento della cessione la risoluzione consensuale del contratto, da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario. Una volta realizzato il trasferimento del diritto, infatti, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione non può ignorare tale circostanza.

Commento

Che il diritto di credito, quand'anche futuro, possa essere ex art.1348 cod.civ. validamente dedotto nella cessione non è affermazione nuova in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. 2798/78). La S.C. si pronunzia anche in relazione al regime delle eccezioni praticabili nei confronti del cessionario: a costui non è certamente opponibile l'estinzione del contratto dal quale il diritto di credito negoziato aveva precedentemente tratto vita per mutuo consenso intercorso tra debitore ceduto e creditore cedente.

Aggiungi un commento