Cass. Civ., Sez. III, n. 9757/2005. Accertamento dell'identità personale delle parti e responsaiblità del notaio.

L'art. 49 della l. n. 89/1913 stabilisce che il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento contemplando, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, che possano valere come testimoni. Tale disposizione va interpretata nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria, pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso regole di diligenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purchè si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Commento

Il mancato accertamento della identità personale di un soggetto partecipe di un atto notarile, oltre a costituire illecito penale, quando culmini nella attestazione del p.u. di essere certo dell'identità della parte, ben può determinare l'insorgenza di una reponsabilità professionale del notaio. Indirettamente conferma questa impostazione Cass. 15424/2004 che ha negato tale responsabilità quando la predetta attività di identificazione sia stata posta in essere diligentemente dal professionista.

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