Cass. Civ., sez. III, n. 8093/2009. Inoperatività del foro del consumatore in caso di controversia con ospedale pubblico o con struttura convenzionata.

In caso di controversia con strutture a carico o convenzionate con SSN va esclusa l'operatività del foro del consumatore. L'art. 101, comma I, del d.lgs. n. 206/2005 recante il Codice del consumo, non sottrae i diritti dell'utente del servizio pubblico al suo operare ove in relazione alla specifica modalità del rapporto di utenza le norme del codice risultino applicabili, ma consente allo Stato e alle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, di dettare norme che applichino i principi stabiliti dal codice tenendo conto delle peculiarità della disciplina del singolo servizio pubblico e delle modalità con cui avviene il suo espletamento.

L'azienda ospedaliera pubblica non riveste la qualità di professionista alla stregua della nozione ex d.lgs. n. 206/2005, art. 33, lettera c). Né può considerarsi che detta attività sia espressione dell'esercizio di una professione. L'azienda sanitaria pubblica infatti, quando eroga una prestazione, non agisce nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, non potendo la prestazione erogata a favore dell'utente considerarsi attività di quel genere e, quindi, di carattere economico, per l'assorbente ragione che il suo svolgimento deve avvenire senza il necessario rispetto del principio di economicità.

Commento

Esclusa la sottoposizione dei rapporti tra cittadino ad ASL o aziende ospedaliere alla disciplina del Codice del Consumo. Tali entità non sono infatti assimilabili alla nozione di "professionista" non operando nel rispetto del principio di economicità.

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